Comuni Italiani Articolo 10 - Referendum. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti Civici
Articolo 10 - Referendum
1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
a) dei bilanci;
b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone, ammenoché non si tratti della elezione del Difensore Civico;
f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante non meno di cinquantamila sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Difensore Civico e dal Segretario Generale. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 2.

5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui.

6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.

7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento del Consiglio Comunale ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.

8. Il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.

9. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell'anno successivo.

10. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

 
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