Comuni Italiani Articolo 12 - Associazioni, Organizzazioni del Volontariato e Consulte. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti Civici
Articolo 12 - Associazioni, Organizzazioni del Volontariato e Consulte
1. Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo, il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino Comunale".

2. Il Consiglio Comunale istituisce consulte e osservatori - ai quali il Comune garantisce mezzi adeguati - assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.

3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.

4. Il Consiglio Comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

 
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