Comuni Italiani Articolo 21 - Organizzazione del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 21 - Organizzazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'ufficio di presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, a convocare il Consiglio per l'esame delle istanze proposte.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

5. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.

7. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Articolo 22 - Commissioni Consiliari
Articolo 20 - Consiglieri Aggiunti
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