Comuni Italiani Articolo 22 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 22 - Commissioni Consiliari
1. Il regolamento del Consiglio Comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti con funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni consiliari speciali.

2. Le Commissioni Consiliari sono dotate di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi Consiliari. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni Consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

 
Altri Articoli:
Articolo 23 - Commissione delle Elette
Articolo 21 - Organizzazione del Consiglio Comunale
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