Comuni Italiani Articolo 24 - Sindaco. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo III - Organi del Comune
Articolo 24 - Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.

2. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Comunale e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative al mandato. Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche indicate nel regolamento del Consiglio Comunale, ai sensi del precedente art. 16, comma 3, la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è svolta dal Consiglio contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria di cui al successivo art. 38, comma 3.

3. In particolare, il Sindaco:
a) promuove e coordina l'attività della Giunta Comunale, procede alla sua convocazione e la presiede determinandone l'ordine del giorno;
b) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
c) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita, quale Capo dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
d) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
e) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale, ove nominato ai sensi dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai responsabili delle strutture amministrative comunali sovraordinate;
g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale;
h) indice i referendum comunali;
i) coordina, sentito l'osservatorio di cui al precedente art. 13, comma 4 e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità cittadina; il Sindaco può delegare ai Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori di rispettiva competenza (1);
l) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di Governo.

4. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.

5. Il Sindaco può affidare, a Consigliere o a Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.

(1) Alinea modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

 
Altri Articoli:
Articolo 25 - Giunta Comunale
Articolo 23 - Commissione delle Elette
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