Comuni Italiani Articolo 26 - Principi e Funzioni. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo IV - Decentramento Municipale
Articolo 26 - Principi e Funzioni
1. Le Circoscrizioni del Comune di Roma sono costituite in Municipi, per rappresentare le rispettive comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Roma. Ciascun Municipio assume una denominazione, che conserva la denominazione di "Roma" alla quale si aggiunge quella caratteristica del proprio territorio. La denominazione e lo stemma del Municipio sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti, sentita la Giunta Comunale. (2)

2. Il Comune riconosce e valorizza l'autonomia dei Municipi quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite dal Comune e dagli altri livelli istituzionali e adegua, conseguentemente, la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento. (3)

3. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. Ulteriori funzioni possono esse re conferite ai Municipi con deliberazione consiliare. (3)

4. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. (3)

5. In particolare, i Municipi gestiscono:
a) i servizi demografici;
b) i servizi sociali e di assistenza sociale;
c) i servizi scolastici e educativi;
d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;
e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio comunale, disciplina dell'edilizia privata di interesse locale;
f) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;
g) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo della polizia municipale di Roma- (2)

6. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, che esse gestiscono in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte. (3)

6.bis. In particolare i Municipi:
a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto del Comune di Roma, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia, efficienza e economicità, con l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
b) organizzano l'attività e promuovono la valorizzazione del personale assegnato dal Comune, nei limiti e con le modalità stabiliti con una deliberazione della Giunta Comunale; possono altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Comunale;
c) adottano il bilancio annuale e pluriennale, di durata pari a quella del bilancio pluriennale del Comune, secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità; il regolamento definisce le modalità per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni ed altri materiali. (4)

7. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di servizi attribuiti ai Municipi, il Sindaco, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti. (3)

8. Alla Giunta Comunale compete il coordinamento dei servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. (3)

(1) Rubrica modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.
(2) Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.
(3) Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.
(4) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001.

 
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Articolo 27 - Ordinamento dei Municipi
Articolo 25 - Giunta Comunale
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