Comuni Italiani Articolo 27 - Ordinamento dei Municipi. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo IV - Decentramento Municipale
Articolo 27 - Ordinamento dei Municipi
1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

1.bis. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.

2. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per i Consigli Comunali dei comuni aventi uguale popolazione. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

3. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato del medesimo; restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si è reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto.

4.bis. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente e da due vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

4.ter. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 6 e 7, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti del Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione il Consiglio del Municipio procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma statutaria.

5. Il Consiglio del Municipio approva il regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento disciplina tra l'altro:
a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori;
b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari;
c) le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni;
d) le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sulle deliberazioni del Municipio;
e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati alle attività dei Municipi, ivi compresa l'indizione di referendum e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;
f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;
g) i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio.

6. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.

6.bis. Il Consiglio del Municipio, con le modalità previste dal regolamento, esercita l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio del Municipio adotta altresì le deliberazioni concernenti le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione municipale, ferma restando l'autonomia di bilancio sancita dall'art. 26, punto 6.bis dello Statuto.

7. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

8. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici comunali, nonché da enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le medesime modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

9. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni Consiliari. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e di detta indennità è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, che disciplina altresì la misura di detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.

10. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dall'interessata o dall'interessato, con le modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali.

11. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Municipio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi del successivo comma 21.

12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 20 e 21. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonché della Giunta.

13. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio.

14. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio, che la presiede, e da sei Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti comunali disciplinanti l'ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

14.bis. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Il regolamento del Municipio prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.

14.ter. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.

15. Il Presidente, nel rispetto del limite numerico di cui al comma 14, nomina gli Assessori, tra cui un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purché non siano Consiglieri Comunali della città di Roma. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio.

16. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte del Municipio e relative al mandato. Il Presidente può ripartire tra gli Assessori i compiti di indirizzo e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche ed agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.

17. Il Presidente rappresenta il Municipio, convoca e presiede la Giunta del Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti, nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Il Presidente può affidare a Consigliere o a Consiglieri del Municipio compiti specifici, delimitandone funzioni e termini. Distintivo del presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma, con lo stemma del Comune e lo stemma del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

18. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione ovvero, nel caso di deliberazioni sottoposte al controllo del Difensore Civico, all'esito del controllo medesimo. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche quello di regolarità contabile di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

19. Il Consiglio del Municipio è sciolto dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti:
a) quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
b) quando sia nell'impossibilità di funzionare per:
1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio;
2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio;
3. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio.

20. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lettera a) o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Comunale, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco.

21. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 19 del presente articolo, o in caso di approvazione della deliberazione di sfiducia di cui al precedente comma 11, il Sindaco comunica al Prefetto la deliberazione, rispettivamente, di scioglimento del Consiglio del Municipio o di approvazione della mozione di sfiducia. Il Prefetto, con proprio decreto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.

22. Il regolamento del decentramento amministrativo ed il regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.

(1) Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 gennaio 2004.

 
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