Comuni Italiani Articolo 38 - Bilancio e Programmazione Finanziaria. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani

Statuto Comune di Roma

Capo VII - Finanza, Contabilità e Revisione Economico-finanziaria
Articolo 38 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
1. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.

2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

3. Unitamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione la Giunta sottopone al Consiglio Comunale il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri ed i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.

 
Altri Articoli:
Articolo 39 - Rendiconto
Articolo 37 - Ordinamento Contabile
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