Comuni Italiani Articolo 39 - Rendiconto. Statuto Comunale di Roma (Provincia di Roma - Lazio). La carta fondamentale dei cittadini romani
Statuto Comune di Roma
Capo VII - Finanza, Contabilità e Revisione Economico-finanziaria
Articolo 39 - Rendiconto
1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

3. Il rendiconto e la relazione di accompagno sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.

4. Il regolamento di contabilità può definire schemi e modalità di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto è sottoposto all'esame del Consiglio Comunale e portato a conoscenza dei cittadini.

 
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