1. Al Collegio dei revisori dei conti del Comune è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge. 2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due componenti, tra gli appartenenti alle categorie professionali indicate dal comma 2 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Non possono essere eletti alla carica di revisori coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale, del Segretario Generale, del Direttore Generale - ove nominato - e dei dirigenti, e coloro che hanno con il Comune o con le aziende da esso dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di revisore. 4. I revisori durano in carica tre anni. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o di revoca di un revisore, il Consiglio Comunale provvede entro sessanta giorni alla sua sostituzione. 5. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. 6. Il compenso annuale dei revisori è determinato dal Consiglio Comunale all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente. |