Comuni Italiani Art. 27 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Arienzo (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini arienzani

Statuto Comune di Arienzo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo IV - La Giunta
Art. 27 - Funzionamento della Giunta
La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Competenze della Giunta
Art. 26 - Composizione della Giunta
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