Ai sensi dell'art.113 T.U., approvato con D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.35 della legge 28 dicembre 2001 n.448, il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale, salvo quanto disposto dal comma 13 dell'art.113 citato. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, l'attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, previa deliberazione del Consiglio comunale, può essere esercitata anche in forma associata con le seguenti modalità: a) Mediante società di capitale, a tal uopo costituita, a partecipazione maggioritaria comunale, cui può essere affidata direttamente l'attività di gestione predetta; b) Mediante impresa idonea, individuata con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.113, comma 7, T.U. n. 267 citato. I rapporti del Comune con le società erogatrici del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. Per l'esecuzione ed attuazione del presente articolo si rinvia al regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art.17, comma 1, legge n.400/1988. |