Comuni Italiani Art. 67 - Mancata Approvazione del Bilancio nei Termini. Commissariamento. Statuto Comunale di Arienzo (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini arienzani

Statuto Comune di Arienzo

Titolo VI - Finanza e Contabilità
Art. 67 - Mancata Approvazione del Bilancio nei Termini. Commissariamento
Qualora nei termini fissati dal Decreto legislativo n.267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative, la giunta comunale per nominare il commissario per la predisposizione dello schema per la relativa approvazione, nell'ipotesi di cui all'art.141, comma 2, D.Lgs.n.267/2000, scegliendolo tra soggetti di comprovata esperienza nel campo della contabilità degli enti locali.

Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto affinché provveda a nominare il Commissario.

Il Commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone e lo approva d'ufficio entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario, nei successivi cinque giorni, assegna, con lettera notificata a mezzo messo comunale a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, egli provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2, D. Lgs. n.267/2000.

 
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