Comuni Italiani Art. 2 - Autonomia. Statuto Comunale di Francolise (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini francolisani

Statuto Comune di Francolise

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchč autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietą operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignitą sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalitą, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attivitą dell'amministrazione comunale č finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicitą di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione, garantendo la partecipazione delle minoranze ed assicura la partecipazione popolare.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunitą locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attivitą alla tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, dei valori storici, delle tradizioni locali, del patrimonio storico-artistico-archeologico e socio-culturale. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni disciplinandone l'utilizzo e prevedendone la gratuitą per particolari finalitą di carattere sociale.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attivitą che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunitą, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative.

 
Altri Articoli:
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