Comuni Italiani Art. 25 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Francolise (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini francolisani

Statuto Comune di Francolise

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale)
Capo III - Sindaco e Giunta
Art. 25 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco, depositata presso la segreteria comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Sindaco e la Giunta cessano immediatamente dalla carica ed il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Dimissioni e Impedimento Permanente, Rimozione, Decadenza o Decesso del Sindaco
Art. 24 - Il Vicesindaco
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