| 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi. 2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o assessore devono: a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco. 3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente. 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. |