Comuni Italiani Art. 29 - Nomina della Giunta. Statuto Comunale di Francolise (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini francolisani

Statuto Comune di Francolise

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco - Presidente del Consiglio Comunale)
Capo III - Sindaco e Giunta
Art. 29 - Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o assessore devono:
a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - La Giunta - Composizione e Presidenza
Art. 28 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze - Obbligo di Astensione
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