| 1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 2. Il sindaco, il segretario comunale, il direttore generale, ove nominato, e i responsabili dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui è tenuto altro personale dipendente, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale, al direttore generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco. |