Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni. Statuto Comunale di Grazzanise (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini grazzanisani

Statuto Comune di Grazzanise

Titolo II° - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 12 - Commissioni
Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associati, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Attribuzione delle Commissioni
Art. 11 - Linee Programmatiche di Mandato
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