Comuni Italiani Art. 23 - Nomina. Statuto Comunale di Letino (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini letinesi

Statuto Comune di Letino

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Nomina
Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio ed avoca a sé le eventuali deleghe attribuite o nomina un nuovo assessore entro 15 giorni.

Non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
Art. 22 - Composizione
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