Comuni Italiani Art. 29 - Associazionismo. Statuto Comunale di Letino (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini letinesi

Statuto Comune di Letino

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 29 - Associazionismo
Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Diritti delle Associazioni
Art. 28 - Bilancio Partecipativo
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