Comuni Italiani Art. 31 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Letino (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini letinesi

Statuto Comune di Letino

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 31 - Contributi alle Associazioni
Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Volontariato
Art. 30 - Diritti delle Associazioni
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