Comuni Italiani Art. 34 - Petizioni. Statuto Comunale di Letino (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini letinesi

Statuto Comune di Letino

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 34 - Petizioni
Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva o associativa se iscritte nell' apposito albo, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno centocinquanta persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno centocinquanta persone, la stessa sarà posta in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

 
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