Comuni Italiani Art. 23 - Segretario Comunale. Statuto Comunale di Pratella (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini pratellesi

Statuto Comune di Pratella

Titolo II - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Art. 23 - Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi.

6. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

7. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

8. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sulle proposte di provvedimenti deliberativi nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite dal Sindaco le funzioni di dirigenza, oppure nel caso in cui dette figure non risultino in servizio per una qualunque causa.

9. Formula e sottoscrive il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti per quel che concerne le proposte di provvedimenti deliberativi della Giunta e del Consiglio.

11. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le norme di Legge e del presente Statuto, ove non si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale. Nel caso, invece, che si sia provveduto alla nomina del Direttore Generale le funzioni gestionali faranno carico a tale figura, mentre al Segretario Comunale saranno riferite le funzioni attribuite e disciplinate dalla legge.

12. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza degli Uffici o di singoli Funzionari.

13. Il Segretario, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e altresì rendendo il parere di cui all'art. 30, c. 4, partecipa alle sedute degli Organi Collegiali e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive i relativi verbali unitamente al Sindaco.

14. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporsi al controllo eventuale.

15. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

16. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'Organo di controllo e ne attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

17. Le funzioni ed i poteri del Segretario e del Direttore Generale saranno disciplinati da apposito Regolamento.

18. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

19. Il Segretario Comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Direttore Generale
Art. 22 - Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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