Comuni Italiani Art. 7 - Convocazione del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Pratella (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini pratellesi

Statuto Comune di Pratella

Titolo I - Il Comune di Pratella
Art. 7 - Convocazione del Consiglio Comunale
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi. In essa vengono posti in essere i seguenti adempimenti:
a) convalida degli Eletti;
b) giuramento del Sindaco;
c) comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta municipale e del vice Sindaco; La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

3. In tale seduta il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri per i quali non possa procedersi alla convalida.

4. Ove sia il Sindaco a non possedere i requisiti per la convalida dovrà essere rinnovata la tornata elettorale.

5. Nella stessa seduta, inoltre, a seguito della comunicazione da parte del Sindaco dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta, il Consiglio prende atto della sussistenza dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere in capo agli Assessori eventualmente nominati tra Cittadini non facenti parte del Consiglio stesso. In caso di inosservanza da parte del Sindaco neo-eletto dell'obbligo di convocazione della seduta consiliare dopo la proclamazione degli Eletti nel termine di cui al precedente comma 2°, vi provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

7. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.

8. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

9. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.

10. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

11. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

12. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

13. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

 
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