Comuni Italiani Art. 11 - Costituzione e Composizione. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Secondo - Gli Organi del Comune
Sezione Seconda - Le Commissioni Consiliari
Art. 11 - Costituzione e Composizione
1. Il Consiglio Comunale elegge Commissioni con funzioni di studio e di proposta. Può inoltre costituire Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. La partecipazione alle Commissioni, sia permanenti che speciali, è riferita alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, e precisamente i Gruppi consiliari debbono essere rappresentati nelle Commissioni in ragione di un Consigliere ogni tre (o frazione di tre) Consiglieri presenti in Consiglio Comunale.

3. I componenti delle varie Commissioni decadono dall'incarico allorquando decade l'Amministrazione che li ha espressi.

4. Per il funzionamento delle Commissioni Consiliari si rimanda al Titolo Secondo dell'apposito Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Commissioni Permanenti
Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Comunale - Il Presidente e il Vicepresidente - Norma di Rinvio
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