Comuni Italiani Art. 15 - Competenze. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Secondo - Gli Organi del Comune
Sezione Terza - Il Sindaco
Art. 15 - Competenze
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta Municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; indirizza e coordina l'attività degli Assessori, al fine di promuovere e garantire l'unitarietà e la collegialità della Giunta Municipale, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Rappresenta il Comune nell'assemblea dei Consorzi, delle Aziende speciali e degli Enti a partecipazione comunale, secondo gli indirizzi e le indicazioni del Consiglio Comunale. Tale rappresentanza è esercitata dal Sindaco in persona o da un amministratore comunale da lui delegato.

4. Rappresenta in giudizio il Comune, sia esso attore o convenuto, e promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie davanti all'Autorità giudiziaria, a seguito di atto deliberativo della Giunta Municipale.

5. In qualità di Ufficiale del Governo, può delegare alcune funzioni anche ad uno o più Consiglieri, anche per singole parti del territorio.

6. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990
n. 142, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

7. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 16 del presente Statuto.

9. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

10. Esercita, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, purché non incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel presente Statuto e nei Regolamenti.

11. Sovrintende all'espletamento delle funzioni delegate o subdelegate al Comune da altri Enti.

 
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Art. 14 - Commissioni di Indagine
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