Comuni Italiani Art. 2 - Il Comune. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Primo - Disposizioni Generali
Art. 2 - Il Comune
1. Il Comune di Capri, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Esso è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Esso svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Esso ha autonomia statutaria, normativa ed organizzativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Coordina l'attività dei propri organi, assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

6. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

7. Attiva e partecipa a forme di collaborazione con altri soggetti nel sistema dell'autonomia, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di produttività e di efficienza delle gestioni; partecipa inoltre alla realizzazione di accordi di programma con soggetti pubblici e privati che abbiano omogenee vocazioni culturali, territoriali, socioeconomiche al fine di potenziare singole iniziative intese a realizzare un armonico processo di sviluppo complessivo.

8. Il Comune di Capri potrà ricercare ed attuare forme di collaborazione con il Comune di Anacapri e con i Comuni delle altre isole dell'arcipelago campano, individuandole tra quelle previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 (unione di Comuni, accordo di programma, esercizio associato di funzioni, consorzi tra Comuni) e dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265 (comunità isolane).

9. L'attività amministrativa del Comune è informata ai princìpi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della semplificazione delle procedure.

10. A tal fine, oltre a garantire, secondo le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali, la più ampia informazione sull'attività amministrativa, il Comune riconosce il diritto dei cittadini, di Enti ed Associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità al presente Statuto.

11. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

12. Tutela le attività turistiche e dei servizi, promuovendo programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture.

13. Tutela e promuove le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammodernamento e valorizzandone, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative che intraprende, le forme associative.

14. Coordina le attività commerciali ed agevola l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione, per valorizzare la produzione e tutelare il consumatore.

15. Promuove e sostiene il prodotto "made in Capri", attraverso la registrazione del relativo marchio di origine, affinché esso venga riservato alla produzione locale ed a quei prodotti che, per qualità e caratteristiche, corrispondono alla tipica produzione caprese ed al turismo isolano.

16. Sostiene, anche attraverso la promozione di iniziative concrete, la parità giuridica e sociale dei sessi.

17. Tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, con particolare riguardo ai problemi connessi alla prevenzione, alla tutela della maternità e dell'infanzia e alla difesa dei giovani.

18. Salvaguarda le caratteristiche ambientali proprie del territorio:
a. concorrendo alla costituzione di parchi naturali e di riserve;
b. adottando misure adeguate per la difesa del mare, del suolo e del sottosuolo;
c. adottando provvedimenti necessari ad eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico, marino e delle sorgenti;
d. tutelando la tipologia caratteristica dell'architettura delle abitazioni e degli esercizi capresi attraverso l'imposizione dell'utilizzo di materiali e linee tradizionali e curando le alberature ornamentali tipiche.

19. Sollecita, sostiene e valorizza lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione e le tradizioni popolari locali.

20. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale giovanile.

21. Al fine di salvaguardare la specificità del tessuto sociale della comunità caprese, il Comune di Capri si propone come obiettivo della pianificazione urbanistica quello di mantenere nella disponibilità dei suoi cittadini il patrimonio immobiliare esistente.

22. Al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico, architettonico ed ambientale esistenti sul territorio, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, individuerà con proprio atto deliberativo quelli su cui, in caso di trasferimento di proprietà, potrà essere esercitato o promosso, nelle forme di legge, diritto di prelazione a favore del Comune di Capri o dello Stato.

23. Al fine di recuperare l'immagine architettonica ed ambientale di Capri, il Consiglio Comunale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, adotterà un piano di risanamento che fissi i criteri, gli obiettivi ed i conseguenti provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale atti al raggiungimento di tale scopo.

24. Al fine di salvaguardare e tutelare la vocazione turistica della struttura economica di Capri, il Comune indirizza la propria programmazione al mantenimento della destinazione alberghiera degli immobili attualmente adibiti a tale utilizzo, nonché della peculiarità delle attività commerciali. A tal fine il Consiglio Comunale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, adotterà un regolamento che disciplini l'utilizzo delle strutture alberghiere e commerciali.

 
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