Comuni Italiani Art. 21 - Assessori non Consiglieri. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Secondo - Gli Organi del Comune
Sezione Quarta - La Giunta Municipale
Art. 21 - Assessori non Consiglieri
1. Fermo restando il numero complessivo di sei Assessori, alla carica di Assessore possono essere nominati, nel numero massimo di tre, anche cittadini esterni al Consiglio Comunale, al fine di utilizzarne la particolare e comprovata esperienza, particolarmente idonea alle funzioni che essi debbono svolgere in favore dell'Ente.

2. Condizione necessaria e sufficiente alla nomina di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.

4. Partecipa alle adunanze della Giunta Municipale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori.

5. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento relativamente agli incarichi affidatigli, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

 
Altri Articoli:
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Art. 20 - L'Assessore Anziano
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