Comuni Italiani Art. 27 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Terzo - La Partecipazione Popolare
Art. 27 - Referendum Consultivo
1. Il referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo comma 2 - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità. Il risultato del referendum ha, infatti, valore di indicazione, ancorché non vincolante, per l'organo comunale competente a deliberare sulla questione oggetto del referendum stesso.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
- gli Statuti del Comune e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, la pianificazione generale territoriale ed urbanistica, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni;
- la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.

3. Il Consiglio Comunale può indire referendum consultivo, fissando il testo del quesito referendario, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. I cittadini possono chiedere l'indizione di referendum consultivo. La richiesta, contenente il testo del quesito referendario e sottoscritta dal almeno 600 iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate nei modi di legge, viene rimessa al Sindaco.

5. Il Sindaco cura che il referendum abbia luogo nel termine di mesi due dalla deliberazione di Consiglio Comunale di cui al comma 3 ovvero dalla data di remissione della richiesta popolare di cui al comma 4.

6. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione di comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto nessun referendum; quelli non ancora effettuati verranno differiti, e dovranno svolgersi nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

7. Il referendum è valido a condizione che si raggiunga la partecipazione al voto del 50% + 1 degli iscritti nelle liste elettorali.

8. I referendum di cui al presente articolo non verranno effettuati ove siano intervenuti, nei termini previsti dai precedenti commi 5 e 6, atti deliberativi che superino i motivi posti alla base dei quesiti referendari.

 
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