Comuni Italiani Art. 2 - Il Comune. Statuto Comunale di Forio (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini foriani

Statuto Comune di Forio

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 2 - Il Comune
1. Il Comune di Forio, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi della collettività locale, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed gli obiettivi della costituzione.

2. Coordina l'attività dei propri organi, assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali , ispirandosi all'osservanza dei principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e delle Regioni avvalendosi del contributo delle formazioni sociali, culturali economiche e sindacali operanti nel suo territorio. Impronta all'osservanza dei principi di collaborazione, coopcrazione, corriplementarietà e sussidiarietà i rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la Regione nel pieno rispetto delle diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

5. Tutela e promuove le attività turistiche e dei servizi agevolando e sostenendo programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture.

6. Tutela e promuove, agevolandole e sostenendole, le attività legate al settore dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca tradizionalmente legate alla cultura storica foriana.

7. Coordina le attività commerciali ed agevola l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per valorizzare la produzione e tutelare il consumatore.

8. Tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, con particolare riguardo ai problemi connessi alla prevenzione ed alla difesa dei soggetti più deboli. Sostiene ed assicura la piena parità giuridica dei sessi.

9. Tutela il patrimonio ambientale del territorio foriano:
a) promuovendo la costituzione di parchi naturali e di riserve;
b) adottando tutte le misure necessarie per assicurare la difesa del mare, del suolo e del sottosuolo ed in particolare i provvedimenti necessari ad eliminare le cause di inquinamento atmosferico, marino, delle spiagge e delle sorgenti;
c) tutelando le caratteristiche dell'architettura foriana anche attraverso l'imposizione dell'utilizzo di materiali e linee tradizionali e curando le alberature ornamentali tipiche.

10. Promuove lo sviluppo della ricerca archeologica locale.

11. Sostiene lo sviluppo delle attività culturali, favorisce e garantisce le iniziative atte a sostenere i giovani in disagiate condizioni economiche ancorché meritevoli, assicura la conservazione delle tradizioni locali valorizzando e tutelando le manifestazioni culturali, popolari e di rilevanza turistica.

12. Sostiene e favorisce lo sport dilettantistico e giovanile.

13. Al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse architettonico, storico ed ambientale esistenti sul territorio, il Consiglio Comunale potrà individuare con proprio atto deliberativo quelli su cui, in caso di trasferimento di proprietà, potrà essere esercitato o promosso, nelle forme di legge, diritto di prelazione a favore del Comune di Forio o dello Stato.

14. Al fine di recuperare l'immagine architettonica ed ambientale di Fono, il Consiglio Comunale, entro 12 mesi dall'adozione del presente Statuto, adotterà un piano di risanamento che fissi i criteri, gli obiettivi ed i conseguenti provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale atti al raggiungimento di tale scopo.

15. Al fine di salvaguardare e tutelare la vocazione turistica della struttura economica di Forio, il Comune indirizza la propria programmazione al mantenimento della destinazione alberghiera degli immobili attualmente adibiti a tal utilizzo nonché la peculiarità delle attività commerciali. A tal fine il Consiglio Comunale, entro 12 mesi dall'adozione del presente Statuto, adotterà un regolamento che disciplini l'utilizzo delle strutture alberghiere e commerciali.

16. Al fine di realizzare tali finalità il Comune riconosce il diritto ai cittadini e dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel territorio a partecipare al processo i formazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
Art. 1 - Principi Fondamentali
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