Comuni Italiani Art. 30 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Forio (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini foriani

Statuto Comune di Forio

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Art. 30 - Referendum Consultivo
1. Il referendum consultivo e politicamente vincolante, può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale.

2. Il referendum potrà riguardare solo materie di esclusiva competenza locale.

3. Possono chiedere l'indizione di referendum consultivi i cittadini ed il Consiglio Comunale.

4. I cittadini possono chiedere l'indizione del referendum consultivo. La richiesta, contenente il quesito referendario, che deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità, deve essere sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate nei modi di legge, viene presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei sei Comuni dell'Isola d'Ischia.

5. Sulla richiesta di referendum la commissione elettorale rilascia, entro 30 giorni, parere di legittimità ed ammissibilità del quesito referendario.

6. Il Consiglio Comunale può altresì indire il referendum consultivo, fissando il testo del quesito referendario, con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri assegnati.

6. Il Sindaco cura che il referendum abbia luogo nel termini di mesi tre dalla data di presentazione della richiesta popolare ovvero dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui ai precedenti commi 3 e 4.

7. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale o di altre operazioni di voto non può essere indetto nessun referendum: quelli non ancora effettuati verranno differiti e dovranno svolgersi nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio o oltre operazioni di voto.

8. Il referendum è valido a condizione che si raggiunga la partecipazione al voto del 50% + 1 degli iscritti nelle liste elettorali.

9. Gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti per le eventuali determinazioni conseguenti nella prima seduta utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati. Qualora le deliberazioni di tali organi siano difformi da quanto emerso dal referendum essa deve contenere analitica e congrua motivazione delle ragioni di pubblico interesse per le quali si ritiene di disattendere detto risultato.

10. I referendum di cui al presente articolo non verranno effettuati ove siano intervenuti, nei termini previsti dai precedenti commi 5 e 6, atti deliberativi che superino i motivi posti a base dei quesiti referendari.

11. Il regolamento stabilirà le modalità della raccolta delle firme, dello svolgimento della propaganda, dello svolgimento delle operazioni di voto, dello scrutinio delle schede e della proclamazione del risultato del referendum nonché di ogni altro aspetto non disciplinato nel presente Statuto.

 
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