Comuni Italiani Art. 20 - Forme e Modalità. Statuto Comunale di Napoli (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini napoletani

Statuto Comune di Napoli

Titolo II - Partecipazione e Accesso agli Atti
Capo III - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 20 - Forme e Modalità
1. Il responsabile del procedimento amministrativo ne comunica l'avvio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi.

2. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati individuati con regolamento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. L'organo comunale competente può concludere in forma scritta, senza pregiudizio per i diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i destinatari del procedimento individuati dal primo comma del presente articolo, quando essi ne abbiano avanzato formale proposta.

4. La facoltà di stipulare gli accordi di cui al precedente comma è esclusa per i procedimenti tributari e per quelli diretti alla adozione di atti normativi, di pianificazione e di programmazione, salvi i casi previsto espressamente dalla legge.

 
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