Comuni Italiani Art. 23 - Visione e Acquisizione degli Atti da Parte dei Cittadini. Statuto Comunale di Napoli (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini napoletani

Statuto Comune di Napoli

Titolo II - Partecipazione e Accesso agli Atti
Capo IV - Visione e Acquisizione di Atti
Art. 23 - Visione e Acquisizione degli Atti da Parte dei Cittadini
1. E' istituito, presso il Comune e presso ciascuna circoscrizione, l'Ufficio per la visione e acquisizione da parte dei cittadini dei provvedimenti e degli atti dell'Amministrazione.

2. All'Ufficio per la visione e acquisizione èdata notizia di tutti gli atti degli Organi deliberativi dell'Ente.

3. L'Ufficio acquisisce altresì copia dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti di fiducia del Comune. Presso l'ufficio per la visione è istituita l'anagrafe informatizzata degli appalti di opere pubbliche, delle concessioni di opera pubblica e delle forniture. In tale anagrafe dovranno essere censiti, per ciascun appalto, concessione o fornitura, i dati relativi a modalità di affidamento, ditte invitate, aggiudicatario ed ogni altro elemento significativo in ordine al procedimento di conclusione e all'esecuzione delle convenzioni.

4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro il termine di 30 giorni, e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle Circoscrizioni.

 
Altri Articoli:
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Art. 22 - Visione e Acquisizione di Atti Da Parte dei Consiglieri Comunali e Circoscrizionali
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