1. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici a fini di utilità e di promozione dello sviluppo economico e civile. 2. I servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e con le loro finalità, sono gestiti con criteri imprenditoriali mediante le strutture e nelle forme che assicurino il più alto livello di efficacia, efficienza ed economicità e che garantiscano in ogni caso la separazione tra compiti politici e gestionali. 3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari. 4. L'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici si ispira ai principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. |