Comuni Italiani Art. 20 - Composizione. Statuto Comunale di Torre del Greco (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini torresi

Statuto Comune di Torre del Greco

Titolo 2 - Organi del Comune
Capo 2 - La Giunta
Art. 20 - Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, che non deve essere superiore ad un terzo, né inferiore ad un ottavo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali attribuiti computando a tal fine il Sindaco. Ad uno degli assessori è attribuita la carica di Vice Sindaco

2. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni.

3. Le dimissioni degli assessori, una volta formalizzate non possono essere più revocate.

4. Non possono essere eletti componenti della Giunta Comunale soggetti rinviati a giudizio per i reati elencati nel codice di autoregolamentazione dei partiti approvato dalla Commissione Parlamentare per la lotta alla delinquenza mafiosa.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

7. Per assicurare la massima trasparenza ogni Assessore deve comunicare annualmente i redditi conseguiti secondo le modalità utilizzate dai Consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Nomina
Art. 19 - Giunta Comunale
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