Comuni Italiani Art. 50 - Organizzazione Amministrativa. Statuto Comunale di Torre del Greco (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini torresi

Statuto Comune di Torre del Greco

Titolo 4 - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo 1 - Organizzazione Amministrativa - Personale
Art. 50 - Organizzazione Amministrativa
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed, in conformità delle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzioni politiche e di controllo attribuiti agli organi di direzione politica, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore generale se nominato ed ai responsabili degli uffici e dei servizi. L'Ente organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini - utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare uniformando la quotidiana azione ai seguenti principi:
a. buon andamento, imparzialità ed autonomia tecnica dell'azione amministrativa;
b. efficacia, efficienza e produttività, nonché economicità operativa;
c. programmazione degli obiettivi economico-sociali finalizzata ad una amministrazione per progetti;
d. scomposizione e riorganizzazione della struttura in funzione degli obiettivi;
e. professionalità, responsabilità e merito dei preposti e degli addetti ai fini della carriera, con esclusione di rapporti di lavoro e di impiego non previsti dalla legge e dalla normativa in vigore e dal presente Statuto;
f. pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica;
g. decentramento delle strutture in base alle necessità organizzative degli uffici, dei servizi e della partecipazione;
h. immediata adozione di strumenti tecnici ed informatici per la reale applicazione dei criteri enunciati ai punti precedenti.

2. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo delle professionalità dei dipendenti.

3. L'Ente riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettati in materia dell'Unione Europea è istituita la Commissione Pari Opportunità di cui all'art. 7 del vigente Statuto, a cui spetta un ruolo propositivo e consultivo.

4. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

6. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo interno come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, in maniera congruente e con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operativa che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

 
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