Comuni Italiani Articolo 13 - Consiglieri. Statuto Comunale di Massa di Somma (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini massesi

Statuto Comune di Massa di Somma

Parte Prima - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Articolo 13 - Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale determinata ai sensi del IV° comma dell'art. 72 del DP.R. n. 570/60 e succ. mod. e integ.;

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio; esse sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili;

4. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle dimissioni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dalla protocollo;

 
Altri Articoli:
Articolo 14 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
Articolo 12 - Attribuzioni delle Commissioni
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