Comuni Italiani Articolo 24 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Massa di Somma (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini massesi

Statuto Comune di Massa di Somma

Parte Prima - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Articolo 24 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione dì sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione, se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Articolo 25 - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
Articolo 23 - Competenze del Sindaco
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