Comuni Italiani Art. 19 - Indizione Referendum. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 19 - Indizione Referendum
Il Consiglio comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati promuove referendum popolari con valore consultivo relativamente ad atti di propria competenza e di competenza della Giunta.
Un terzo dei consiglieri assegnati, qualora una modifica al presente Statuto sia votata con la maggioranza assoluta dei componenti l'Organo consiliare, può promuovere un referendum confermativo avente ad oggetto le modifiche statutarie, raccogliendo, entro quarantacinque giorni dall'approvazione dello Statuto in Consiglio comunale, almeno il 20% di firme autenticate di elettori del Comune. Nelle more resta sospesa la fase di integrazione dell' efficacia dello Statuto.

Un numero di elettori non inferiore al 20% degli iscritti alle liste elettorali del Comune può richiedere che vengano indetti referendum abrogativi di atti emessi dal Consiglio, dalla Giunta comunale e dai Dirigenti dell'Ente.

Non possono essere indetti referendum in materie attinenti la finanza comunale, in materia di tributi e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
-Statuto comunale;
-Regolamento del consiglio comunale;
-Piano regolatore generale e strumenti urbanistici;

I referendum vengono indetti dal Sindaco.
Il Difensore Civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Difensore Civico deve essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
In assenza del difensore civico il controllo di ammissibilità della richiesta referendaria, nonché l' esame preventivo circa la formulazione dei quesiti e l' attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione vengono espletati dal segretario comunale.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte ai referendum, con effetto dal 90° giorno successivo a quello della proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti oggetto del referendum abrogativo.

Nei referendum consultivi, l'organo collegiale competente adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, nel caso di referendum consultivo, dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione delle consultazioni, saranno disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento apposito.
La mancata emanazione del suddetto regolamento entro un anno dall'approvazione del presente Statuto costituisce inadempimento che giustifica i poteri sostitutivi e/o di nomina di un Commissario ad acta da parte del Comitato Regionale di Controllo e le relative spese graveranno sul bilancio del Consiglio comunale.

 
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Art. 18 - Referendum
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