Comuni Italiani Art. 49 - Composizione. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo IV - Organi
Capo II - Giunta Comunale
Sezione I - Composizione e Competenze
Art. 49 - Composizione
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 10 (*) Assessori, stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che assicurerà la presenza di entrambi i sessi nel predetto collegio.
Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vice-Sindaco.
Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale delle nomine effettuate.

Gli Assessori possono essere scelti dal Sindaco tra i consiglieri o al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché la decadenza e la revoca sono disciplinati dalla legge; l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il 3° grado, di affiliazione e i coniugi. (**)

Le attribuzioni delegate dal Sindaco agli Assessori sono determinate e/o modificate dal Sindaco stesso.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata nella prima seduta utile del Consiglio. La revoca è sinteticamente motivata, anche con riferimento al solo venir meno del rapporto fiduciario.
Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con potere di relazione, di intervento nel dibattito, di formulazione di proposte e di replica, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Nota:(*) (L'art. 33 c.1 L.142/90 riformulato dall'art.11 c.7 della L.265/99) ora art. 47 c. 1 e 2 TUEL rinvia allo Statuto la determinazione del numero degli Assessori, entro il limite massimo fissato dalla legge stessa (10 assessori - 10,333=10), non prevede che il numero degli assessori sia pari, per cui il collegio potrebbe anche essere composto da un numero pari di componenti compreso il Sindaco.
E' stata abrogata la norma (art. 16 L. 81/93, art. 34 L.142 c.3 ora art.46 TUEL)che proibiva un terzo mandato agli assessori (art.11 c.11 L. 265/99)
(**)art.25 c. 4 L. 81/93 ora art. 64 c.4 TUEL

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Competenze della Giunta
Art. 48 - Conferenza dei Capi Gruppo
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