Comuni Italiani Art. 52 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo IV - Organi
Capo II - Giunta Comunale
Sezione I - Composizione e Competenze
Art. 52 - Funzionamento della Giunta
L'attività della Giunta è collegiale.
Essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno, compreso il Sindaco, dei componenti in carica, con lo stesso quorum può dichiarare anche l' immediata eseguibilità degli atti approvati.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Il Sindaco, con atto formale, attribuisce agli assessori incarichi permanenti per gruppi di materie, e/o per progetti.

Il Sindaco può anche attribuire ai singoli assessori incarichi temporanei per affari determinati.
In assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età, qualora il Sindaco non abbia attribuito ad altri l'incarico.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Il Sindaco
Art. 51 - Deliberazioni della Giunta Assunte con i Poteri del Consiglio
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