Comuni Italiani Art. 54 - Sfiducia. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo IV - Organi
Capo III - Sindaco
Art. 54 - Sfiducia
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco(*), ed è messa in discussione dal Presidente del Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione.

Viene votata per appello nominale e per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Sindaco, della Giunta, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario. (**)

Note:
(*) art.37 L.142 aggiornato art.11 c.15 L.265/99 ora art.52 TUEL
(**) art.18 L.81/93 che modifica l'art. 37 c. 2 L.142/90 ora art.52 TUEL

 
Altri Articoli:
Art. 55 - Dimissioni del Sindaco
Art. 53 - Il Sindaco
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