Comuni Italiani Art. 61 - Nomina Rappresentanti. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo V - Servizi Pubblici - Forme Associative e di Cooperazione
Capo II
Art. 61 - Nomina Rappresentanti
Il Sindaco nomina i rappresentanti degli enti a partecipazione comunale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Per consentire la nomina nei tempi previsti dalle leggi o dagli statuti delle partecipate, qualora il Consiglio non avesse ancora provveduto alla definizione degli indirizzi, si intendono confermati i criteri vigenti, fino alla nuova determinazione consiliare.

La nomina viene comunicata al difensore civico.

I rappresentanti devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa acquisita e/o per studi compiuti, e/o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, e/o per attivitā professionale svolta, e/o per uffici ricoperti, e non devono aver subito condanne per qualsiasi reato non colposo.

L'ufficio č incompatibile esclusivamente con quello di consigliere comunale, provinciale e regionale, di deputato al Parlamento, di componente del comitato di controllo, salva la deroga prevista dall'art. 67 del d. lgs. 267 /2000.

La durata del mandato dei rappresentanti č stabilita dagli atti costitutivi degli enti.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Revoca Rappresentanti
Art. 60 - Poteri di Indirizzo e Controllo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Cava de' Tirreni
Provincia di Salerno
Regione Campania
Lista Siti su Cava de' Tirreni

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Salerno: Comune di Celle di Bulgheria Comune di Castiglione del Genovesi Lista