Comuni Italiani Art. 64 - Istituzioni. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo V - Servizi Pubblici - Forme Associative e di Cooperazione
Capo III
Art. 64 - Istituzioni
Il Consiglio comunale delibera, nell'ipotesi di gestione di servizi socio - assistenziali, senza rilevanza imprenditoriale, la costituzione di Istituzioni.

Il Sindaco provvede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.

Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale dell'Ente.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell' Ente.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Concessione di Servizi
Art. 63 - Nomina di Rappresentanti di Competenza del Consiglio
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