Comuni Italiani Art. 88 - Contabilitā Comunale: il Bilancio. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo VII - Finanza e Contabilitā
Art. 88 - Contabilitā Comunale: il Bilancio
L'ordinamento contabile del Comune č riservato alla legge dello Stato.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termine di competenza e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, salvo proroghe previste da disposizioni legislative, osservando i principi della unitā, della annualitā, della universalitā, dell'integritā, della veridicitā, e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi ed interventi.

Una sintesi dello stesso, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, deve essere pubblicata nei modi giā previsti dal Regolamento di contabilitā, e sul sito internet ufficiale dell'Ente.

Il bilancio di previsione e l'assunzione dei mutui sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti se non previsti in atti fondamentali.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario.

 
Altri Articoli:
Art. 89 - Contabilitā Comunale: il Rendiconto della Gestione
Art. 87 - Attivitā Finanziaria del Comune
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