Comuni Italiani Art. 9 - Partecipazione nelle Forme Libere Associative. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi

Statuto Comune di Cava de' Tirreni

Titolo II
Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 9 - Partecipazione nelle Forme Libere Associative
La partecipazione dei cittadini all' Amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative degli stessi, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole; le associazioni per la tutela dei consumatori, le associazioni di volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la pratica dello sport e tempo libero, per la tutela della natura, dell'ambiente, e per il decoro della città; le associazioni e gli organismi della scuola e della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e delle donne ed ogni altra forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.

Una delle Commissioni consiliari permanenti è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini.

Essa esprime parere per la registrazione, in appositi albi, delle associazioni ed organismi che ne fanno richiesta, accertando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e in applicazione dei principi contenuti nel relativo regolamento consiliare e delle leggi vigenti.

Il predetto regolamento fissa il numero, la composizione degli albi e le modalità di iscrizione delle associazioni nei predetti albi, tenuti dagli uffici competenti
Sono altresì istituite dall'apposito regolamento le consulte delle associazioni.

Attraverso questi organismi il Comune organizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere forme associative ed organismi dei cittadini, mediante attività propositive e di consultazione.

Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.
Le Consulte sono elette in concomitanza con il ciclo amministrativo.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio vengono anch'esse rinnovate.
Le Consulte sono elette dalle associazioni ed organismi registrati nei rispettivi albi con le modalità stabilite dall' apposito regolamento comunale che fissa il numero dei componenti di ognuna.
Ciascuna Consulta elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

Il Presidente della Consulta, previo accordo con l'Assessore competente, comunica la data della convocazione, con gli argomenti dell'ordine del giorno da discutere ai componenti della Consulta, al Sindaco e al presidente della commissione permanente di riferimento i quali, se lo ritengono, possono intervenire.

Il Comune promuove la conoscenza da parte dei ragazzi e dei giovani delle istituzioni cittadine ed il loro coinvolgimento nell' amministrazione della città.

E' istituito il Consiglio Comunale dei giovani composto da tutti i rappresentanti elettivi degli studenti nei Consigli d'Istituto delle scuole superiori, nonché da due studenti per ogni scuola media inferiore cittadina, designati ogni anno dai rispettivi Presidi, con la partecipazione degli studenti nella scelta. L'apposito regolamento, adottato in modo autonomo dall'organo e successivamente deliberato dal Consiglio comunale, ne definisce compiti, modalità di elezione e funzionamento.

Il Consiglio comunale dei giovani si riunisce di diritto ogni anno, ad iniziativa dell'Assessore con delega alla pubblica istruzione, entro il mese di novembre. Le successive riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale dei giovani, autonomamente o su richiesta - previa determinazione dei punti all' ordine del giorno - di almeno un terzo del Consiglio comunale, dell'Assessore alla pubblica istruzione, del Presidente del Distretto scolastico, di almeno trecento studenti frequentanti le scuole medie superiori cittadine.
Il Consiglio comunale dei giovani si riunisce presso l'Aula consiliare, previo accordo con il Presidente del Consiglio comunale.

E' istituito il Comitato per la Pace e i Diritti Umani, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti da apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Contributi alle Associazioni
Art. 8 - Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione
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