Comuni Italiani Art. 15 - Prerogative e Compiti dei Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 15 - Prerogative e Compiti dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. Sono esenti da responsabilità amministrativa i Consiglieri che hanno preso parte alla votazione astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

5. Nei casi in cui sono previste votazioni separate tra maggioranza e minoranza consiliari, il criterio per risalire all'appartenenza del singolo Consigliere all'una o all'altra è costituito dall'adesione e mantenimento della stessa al programma generale di governo del Sindaco, con rinvio al regolamento per le relative modalità. Il regolamento disciplinerà anche le modalità di svolgimento di tali votazioni.

6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

7. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto ad ottenere:
- dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, o di cui lo stesso è socio, tutte le notizie ed informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende o enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;

8. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica sono irrevocabili e sono presentate dai Consiglieri al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga cui si procederà entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

10. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. I casi in cui può considerarsi sussistente il conflitto di interessi sono stabiliti dalla legge.

11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti secondo quando previsto dal regolamento.

13. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

14. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "Anziano", secondo quanto previsto dal regolamento.

15. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalle vigenti norme un gettone di presenza per la partecipazione a consigli, commissioni, Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo. Il Consigliere, previo richiesta, può chiedere di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il Consiglio Comunale, con una propria deliberazione, stabilisce gli importi dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione e prevede l'applicazione di detrazioni per coloro che, avendo optato per l'indennità di funzione, risultino assenti ingiustificati alle sedute degli organi collegiali. (1)

(1) Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

 
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