Comuni Italiani Art. 20 - Norme Generali di Funzionamento. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 20 - Norme Generali di Funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quando dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio nei termini e le modalità stabilite dal regolamento, secondo i criteri di programmazione.

3. Fino all'elezione del Presidente, e nel caso di cessazione dalla carica o di impedimento dell'intero Ufficio di Presidenza, la convocazione del Consiglio è effettuata dal Consigliere Anziano che presiederà l'adunanza.

4. Il Consiglio Comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo al primo punto dell'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine non superiore a venti giorni decorre dal giorno in cui perviene la richiesta.

6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

10. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano gli Assessori ed il Segretario Comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

11. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

 
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