Comuni Italiani Art. 22 - Commissioni Speciali. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 22 - Commissioni Speciali
1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti.

2. Le Commissioni, che sono composte con criterio proporzionale da Consiglieri rappresentanti con voto plurimo tutti i gruppi, eleggono nel loro ambito il Presidente ed il Vice Presidente. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale le Commissioni devono riferire al Consiglio. I singoli Consiglieri non appartenenti ad alcun Gruppo partecipano con diritto di voto alle predette Commissioni.

3. Le Commissioni possono richiedere l'apporto di professionalità esterne, secondo quanto previsto dal precedente art. 21 comma 4.

4. Le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento e dalla delibera istitutiva.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Commissioni Speciali d'Indagine
Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti
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