Comuni Italiani Art. 29 - Ruolo e Funzioni. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi

Statuto Comune di Pescara

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo IV - Il Sindaco
Art. 29 - Ruolo e Funzioni
1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco rappresenta la Comunità ed è Capo dell'Amministrazione Comunale. Rappresenta, altresì, il Comune ed è organo responsabile dell'Amministrazione dello stesso.

3. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta secondo le modalità previste dall'art. 24 del presente Statuto.

4. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente Statuto, convoca e presiede la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno, ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico; assicura la rispondenza dell'attività amministrativa agli atti d'indirizzo approvati dal Consiglio Comunale.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, anche avvalendosi degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

6. Quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni regionali attribuite o delegate al Comune.

7. Nelle materie previste dalle lettere a - b - c- d - del comma I dell'art. 38 della Legge n. 142/90, nonchè dall'art. 10 della stessa legge, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base del regolamento vigente.

9. Il Sindaco, ferme restando le indicazioni del Consiglio Comunale, assegna ai soggetti di cui al precedente punto 8, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento, conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti.

10. Il Sindaco, fermi restando i poteri del Segretario Comunale, può comunque sospendere ed avocare motivatamente a sè, dandone conoscenza al Consiglio Comunale, gli atti attribuiti alla competenza dei dirigenti e dei funzionari ai quali sia stata attribuita la responsabilità di direzione.

11. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (1), gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

(1) abolito con Delibera consiliare n. 46 del 27.3.2000.

 
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Art. 28 - Norme Generali di Funzionamento
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